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Giovedì 21 Aprile 2011 10:27
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Ambiente e Territorio /Urbanistica
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Impianti pubblicitari in zone ferroviarie
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sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Parma n. 58/2011 del 08/03/2011
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Sulla possibilità per un Comune di limitare l'installazione di impianti pubblicitari su territorio di demanio ferroviario
1. Autorizzazione - Criteri e principi generali - Silenzio - assenso - Installazioni pubblicitarie - Soppressione - Ad opera dell'art. 52, D.Lgs. n. 285/1992 - Assenso sulle autorizzazioni - Termine
2. Autorizzazione - Comunale - Installazione impianti pubblicitari - Motivazione - Onere - Condizioni e limiti - Eventuale uso del potere di deroga - Motivazione rafforzata
3. Autorizzazione - Comunale - Installazione di impianti pubblicitari - Piano Generale degli Impianti - Pubblicità ferroviaria - E' compresa - Ragioni
4. Autorizzazione - Comunale - Installazioni pubblicitarie - Potere comunale di stabilire limiti per esigenze di interesse pubblico - In senso restrittivo rispetto al Codice della Strada - Sussistenza
1. La norma di cui all'art. 14 co. 4 septies, D.L. n. 318/1986 è stata sostituita dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 285/1992, che ha disciplinato la materia delle installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali, non prevedendo più l'istituto del silenzio-assenso. Invero, il nuovo Regolamento del Codice della Strada prevede, all'art. 52 co. 5, un termine di sessanta giorni per l'assenso sulle autorizzazioni in discorso, senza che venga più previsto in alcun modo il meccanismo del silenzio-assenso.
2. L'Amministrazione, nel rilasciare l'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari, non deve dare alcuna specifica motivazione in merito alla circostanza che non ritiene di fare uso del potere di deroga, in relazione al rispetto delle distanze da parte degli impianti pubblicitari, disciplinate nelle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento; sarebbe semmai tenuta a una motivazione rafforzata ove avesse fatto uso del potere di deroga, e ciò secondo i canoni generali.
3. Il piano degli impianti che ciascun Comune deve adottare riguarda anche la pubblicità ferroviaria e ciò in quanto la pianificazione comunale assicura la "tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l'art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell'iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità ". D'altra parte, la tutela di tali interessi è altresì assicurata, nel D.Lgs. n. 507/1993, in un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità ; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte (1). Va quindi respinta la tesi per la quale le disposizioni dei Piani generali degli Impianti non hanno alcun rilievo rispetto ai manufatti collocati sul demanio ferroviario, (quali sono quelli di cui si controverte nella fattispecie) in quanto è infondata la considerazione che le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituiscono un corpus normativo speciale, per cui essi sono sottoposti all'autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale.
(1) Corte Costituzionale 17-7-2002 n. 335.
4. Ai sensi dell'art. 3 co. 2, D.Lgs. n. 503/1992, il comune ha il potere di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, per cui lo stesso ente locale può disciplinare in modo più restrittivo le installazioni in discorso, in relazione a esigenze di sicurezza stradale, oltre che di decoro urbano, come sopra già rilevato. L'articolo 51 pone dei limiti, volti a garantire la tutela minima della sicurezza stradale, ma ciò non elimina la potestà comunale di disporre misure più restrittive in relazione alle specifiche situazioni della circolazione - anche ferroviaria - locale. Conseguentemente, una disposizione del Piano Generale degli Impianti di un comune che sia più restrittiva, non contrasta con l'art. 51 co. 3 e 4, D.P.R. n. 495/1992, quando l'Ente locale abbia esercitato, come nel caso concreto, il proprio potere di dettare misure più limitative di quelle del regolamento del Codice della Strada.
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N. 58/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 14 Reg. Ric.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2006, proposto da V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Angelis, Guido Alberto Inzaghi, Luca Arnaboldi e Giangiacomo Olivi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni De Angelis in Parma, via Farini 37;
contro
Il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto presso l'avv. Salvatore Caroppo in Parma, Strada Repubblica 1-Avvocatura Municipale;
per l'annullamento,
previa sospensione
- del provvedimento 28/10/05 con il quale il Dirigente del Servizio Entrate del Comune di Parma esprime diniego alle istanze di autorizzazione prot.140190/05, 139317/05, 140184/05, 139417/05, 139334/05, 140165/05, 140211/05 e 140176/05;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed in particolare dell'art. 39 comma 2 e dell'art. 13 comma 9 del Piano Generale degli Impianti (unitamente ad ogni altra disposizione dello stesso che contrasti con l'art. 51 commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada), dell'art. 82 del Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Parma, nonché dell'art. 35 comma 1 lett. g) della delibera del Consiglio Comunale n. 139/64 del 28/07/04;
nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, da quantificare in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 dicembre 2005 e notificato in data 19 gennaio 2006, la società ricorrente impugna il diniego sulle otto istanze di autorizzazione da essa stessa presentate nell'anno 2005, al fine di installare n. 14 impianti pubblicitari da collocarsi su terreno appartenente al demanio ferroviario.
In data 30 settembre 2005 il Comune ha inviato alla società n. 8 comunicazioni con cui, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, indicava i motivi ostativi all'accoglimento delle domande presentate dalla società . La ricorrente ha dato riscontro a tali note in data 8 ottobre 2005, invitando l'amministrazione a rivedere le proprie posizioni.
Quest'ultima, con provvedimento del 3 novembre 2005, confermava i precedenti pareri negativi, in quanto "le cause ostative prodotte dal Servizio Entrate non evidenziano solo un contrasto con la disciplina del Piano Generale degli impianti bensì palesi violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione."
Precisa, inoltre, il provvedimento che la circostanza che la norma sia stata impugnata non ne configura l'illegittimità che eventualmente sarà in futuro accertata in sede giurisdizionale.
Con il ricorso presentato la ricorrente propone le seguenti censure:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 488/86 (motivo che riguarda tutte le istanze). Secondo la ricorrente sulle istanze è maturato il silenzio-assenso essendo state presentate in data 4 agosto 2005 all'Ufficio pubblicità del Comune mentre la comunicazione dei motivi ostativi è stata trasmessa dal Comune il 30 settembre 2005.
Poiché tutti gli impianti della ricorrente dovrebbero essere collocati sul demanio ferroviario, essi sono soggetti alle disposizioni del corpus normativo speciale di cui alla legge 132/59, all'art. 23, comma 5, del Codice della Strada, nonché all'art. 14, comma 4 septies della legge 488/86, in base al quale l'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni.
2. Violazione e /o falsa applicazione dell'art. 51, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 495/92. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (istanze prot. 140190, 139334, 139317, 140176, 140184, 139417). Il Comune ritiene che alcuni degli impianti in questione violerebbero l'art. 51, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada sotto il profilo delle distanze. L'amministrazione non ha espressamente indicato precisi punti di riferimento per valutare tali violazioni né ha svolto una valida istruttoria che avrebbe consentito di rilevare il pieno rispetto della normativa regolamentare. Da qui il difetto di motivazione.
3. Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/92, in relazione all'art. 3, comma 1, punto 20 del d.lgs. n. 285/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (istanze prot. 140190, 140211, 140165, 139417). La norma citata riguarda l'installazione dei cartelli stradali lungo le curve. Secondo la ricorrente alcuni dei tratti stradali interessati non possono essere considerati "curve", in quanto non derivano dall'intersezione di due tratti rettilinei. Inoltre, nessuno dei tratti stradali ove verrebbero installati i mezzi pubblicitari è tale da determinare problemi di scarsa visibilità , come richiesto dal Codice della Strada affinché una intersezione si definisca "curva". L'installazione è infatti stata richiesta per taluni tratti rettilinei in prossimità delle curve, sui quali l'installazione di mezzi pubblicitari è perfettamente consentita.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 495/92. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria (istanze prot. 140211 e 139417). La ricorrente rileva che l'amministrazione non ha contestato la violazione dell'articolo rubricato, ma ha soltanto "ricordato" la disposizione citata. In ogni caso, anche a voler ritenere che il Comune abbia inteso fare riferimento alla presunta violazione dell'articolo in questione, lo stesso non ha alcuna attinenza con il caso in esame, applicandosi esclusivamente ai mezzi pubblicitari collocati all'esterno dei centro abitati, come indicato nel comma 1, mentre nel caso di specie sono collocati esclusivamente nell'ambito del centro abitato.
5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/86, convertito nella l. n. 488/86, in relazione agli art. 13, comma 9, 18, commi 3 e 42, commi 1 e 38, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari (tutte le istanze). Le disposizioni dei Piani generali degli Impianti non hanno alcun rilievo rispetto ai manufatti collocati sul demanio ferroviario, quali sono quelli in questione, in quanto le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituiscono un corpus normativo speciale, per cui essi sono sottoposti all'autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale.
6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del Piano generale degli impianti. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto (istanze prot. 140211, 139417/05). L'interpretazione data dal Comune all'art. 39, comma 2 del Piano Generale degli Impianti - laddove ritiene che per ogni mezzo pubblicitario andrebbe presentata una singola richiesta di autorizzazione - è errata in quanto le istanze riguardano manufatti, che oltre a essere collocati sul medesimo tratto del demanio ferroviario, vengono accuratamente e singolarmente descritti dalla società ricorrente. In subordine, la società ricorrente ove la norma citata fosse ritenuta da interpretarsi come patrocinato dal Comune, intende farne oggetto di specifica impugnativa.
7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, violazione dell'art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990, carenza di motivazione (tutte le istanze). Secondo il Comune le istanze riguarderebbero impianti pubblicitari da installarsi in zona tutelata individuata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. g) della delibera del Consiglio comunale n. 139/64 del 28 luglio 2004. Tuttavia la stessa deliberazione afferma che la disposizione ha carattere sperimentale ed è operante fino al 31.10.2005, pertanto nel caso de quo era già decaduta quando il provvedimento di diniego è stato notificato, ossia il 3 novembre 2005. Inoltre, trattandosi di una misura di vincolo essa può essere disposta solo in presenza di una specifica disposizione di legge che lo consenta e comunque motivata con forti ragioni di interesse pubblico, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuto.
8. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 e 85 bis del regolamento urbanistico edilizio, adottato con decreto del P.R. della Regione Emilia - Romagna n. 722/73. Eccesso di potere per carenza di motivazione (tutte le istanze). Il richiamo operato dal Comune, nei provvedimenti di diniego, alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio è del tutto generico, quindi dovrebbe essere irrilevante. Tuttavia, ove il Comune intendesse riferirsi all'art. 82, che prevede l'inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle fasce di rispetto ferroviarie, la ricorrente eccepisce che tale divieto non riguarda gli impianti pubblicitari, poiché l'installazione degli stessi è espressamente prevista dal successivo art. 85 bis e perché simili manufatti sono di tipo leggero e non assimilabili agli edifici e alle altre opere soggette al preventivo rilascio di titoli edilizi.
9. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 9 in relazione all'art. 18 comma 4 del Piano Generale degli Impianti (tutte le istanze). Secondo il Comune tutti gli impianti della ricorrente violerebbero l'art. 13, comma 9 del Piano Generale degli Impianti, il quale pone il divieto, all'interno dei centri abitati, di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria nonché entro una distanza di 50 metri dagli stessi. Tale disposizione, oltre a essere del tutto generica, in quanto volta a disciplinare le installazioni pubblicitarie sul suolo comunale, è in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del regolamento in questione secondo cui è vietato il posizionamento di cartelli "su ponti e sottoponti non ferroviari" all'interno dei centri abitati. L'art. 13 comma 9 - norma di carattere generale - deve cedere il passo alla disposizione di carattere speciale, che permette, a contrariis, l'installazione di manufatti e sottoponti ferroviari. Pertanto il riferimento fatto dal Comune alla norma di carattere generale è del tutto in conferente, in quanto la norma citata è in contrasto con la più specifica normativa dell'art. 18 comma 3. In subordine, ove ritenuta applicabile al caso di specie, la ricorrente impugna anche la norma di cui all'art. 13, comma 9 del Piano generale degli Impianti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza in data 21 febbraio 2006 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.
Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza in data 07 dicembre 2010 e deciso nelle camera di consiglio dei giorni 7 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In primo luogo, occorre rilevare che il provvedimento finale con cui sono stati confermati i precedenti pareri negativi espressi sulle varie istanze di autorizzazione non modifica le motivazioni per le quali era stato espresso il preavviso di diniego, anche con riferimento, quindi, alla contrarietà delle installazioni proposte al Piano Generale degli Impianti.
Ciò si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato, che recita "la circostanza che la norma del P.G.I. sia stata impugnata, non ne configura l'illegittimità che eventualmente sarà accertata in futuro in sede giurisdizionale".
Le ulteriori motivazioni per il diniego - palesi violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione - si aggiungono alla contrarietà al Piano Generale degli Impianti, ma non eliminano tale primaria contrarietà .
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene la teoria del silenzio-assenso che si sarebbe formato sulle istanze da essa stessa presentate in data 4 agosto 2005 a seguito del decorso dei trenta giorni ai sensi dell'art. 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/1986.
La tesi sostenuta da parte ricorrente è infondata in quanto la norma su cui fonda la teoria del silenzio-assenso è stata sostituita dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992, che ha disciplinato la materia delle installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali, non prevedendo più l'istituto del silenzio-assenso.
Invero, il nuovo Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) prevede, all'art. 52, comma 5, un termine di sessanta giorni per l'assenso sulle autorizzazioni in discorso, senza che venga più previsto in alcun modo il meccanismo del silenzio-assenso.
La precedente normativa citata dalla ricorrente (art. 14 comma 4 septies del D.L. n. 318/1986) non può più trovare applicazione in quanto si tratta di una disposizione in materia di finanza locale, non avente carattere speciale rispetto al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che ha interamente rivisitato la materia in modo compiuto, con una particolare attenzione alla tutela della sicurezza stradale.
Il meccanismo del "silenzio-assenso" deve, pertanto ritenersi non più operativo in subiecta materia.
Per quanto concerne l'istituto del nulla-osta previsto dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992, esso fa riferimento al potere comunale in ordine alla materiale collocazione degli impianti pubblicitari, laddove la norma dell'articolo 14, comma 4 septies del D.L. n. 318/86 fa riferimento all' "attività pubblicitaria", ossia all'aspetto commerciale di questo tipo di attività (affissione del messaggio); pertanto, anche ove ritenuto applicabile l'istituto del silenzio-assenso alla fattispecie in discorso (il che non è per quanto sopra rilevato), non potrebbe comunque estendersi al potere comunale che si esprime con il nulla-osta alla collocazione dell'impianto sulle strade di proprietà dell'ente locale.
Il Comune ha legittimamente rilevato la non compatibilità tra l'installazione del mezzo pubblicitario nella sua materialità e le norme del Codice della Strada con particolare riferimento al profilo della sicurezza stradale.
2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la insufficiente istruttoria e la carenza di motivazione in quanto il Comune non avrebbe motivato in ordine alla violazione delle distanze da parte degli impianti da installare né avrebbe specificato il manato ricorso al potere di deroga ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. n. 495/1992. Inoltre, alcuni dei tratti stradali interessati dalle installazioni non potrebbero essere considerati "curve", in quanto non derivano dall'intersezione di due tratti rettilinei. nessuno dei tratti stradali ove verrebbero installati i mezzi pubblicitari è tale da determinare problemi di scarsa visibilità , come richiesto dal Codice della Strada affinché una intersezione si definisca "curva". L'installazione è infatti stata richiesta per taluni tratti rettilinei in prossimità delle curve, sui quali l'installazione di mezzi pubblicitari è perfettamente consentita.
I motivi sono destituiti di fondamento in quanto è evidente che l'Amministrazione non deve dare alcuna specifica motivazione in merito alla circostanza che non ritiene di fare uso del potere di deroga rispetto a l rispetto delle distanze contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento; sarebbe semmai stata tenuta a una motivazione rafforzata ove avesse fatto uso del potere di deroga, e ciò secondo i canoni generali.
Riguardo alla circostanza che non ci si troverebbe in presenza di "curve" appare specioso e indimostrato l'assunto di parte ricorrente per il quale gli impianti interesserebbero solo tratti rettilinei in prossimità delle curve e non sarebbero da installarsi "lungo le curve".
Le doglianze di cui ai motivi 2 e 3 vanno, pertanto, respinte.
3. Con il quarto motivo la ricorrente rileva che l'art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 495/92 si applicherebbe esclusivamente ai mezzi pubblicitari da installare all'esterno dei centri abitati. Da qui la ulteriore violazione da parte del provvedimento di diniego impugnato.
La tesi di parte ricorrente è destituita di fondamento in quanto il citato articolo del regolamento di attuazione del Codice della Strada è una norma che statuisce sulla competenza dei vari enti a autorizzare la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari non solo fuori dai centri abitati, ma anche lungo le strade o in vista di esse.
In particolare, poi, nel comma 3 non si rinviene alcun indice che indica a ritenere che si tratti di una disposizione relativa alle sole installazioni esterne ai centri abitati, non sussistendo una ratio che possa differenziare l'aspetto dell'autorizzazione in relazione alla collocazione territoriale degli impianti.
4. Con il quinto motivo si sostiene l'estraneità della pubblicità ferroviaria rispetto alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, giacchè le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituirebbero un corpus normativo speciale, per cui essi sarebbero sottoposti all'autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale.
L'assunto è infondato: come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 17 luglio 2002 n. 355, il piano degli impianti che ciascun Comune deve adottare riguarda anche la pubblicità ferroviaria e ciò in quanto la pianificazione comunale assicura la "tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l'art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell'iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità ".
Secondo il Giudice delle leggi la tutela di tali interessi è assicurata, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: "l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità ; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte".
Alla luce di tali argomentazioni il Comune resistente ha legittimamente fatto applicazione delle disposizioni a tutela della Zona ZS1 (tutelata) dal proprio Piano Generale degli Impianti nonché delle distanze stradali e di sicurezza imposte dal Codice della Strada.
5. Con il sesto motivo la ricorrente assume che l'interpretazione data dal Comune all'art. 39, comma 2 del Piano Generale degli Impianti - laddove ritiene che per ogni mezzo pubblicitario andrebbe presentata una singola richiesta di autorizzazione - è errata in quanto le istanze riguardano manufatti, che oltre a essere collocati sul medesimo tratto del demanio ferroviario, vengono accuratamente e singolarmente descritti dalla società ricorrente. In subordine, la società ricorrente ove la norma citata fosse ritenuta da interpretarsi come patrocinato dal Comune, intende farne oggetto di specifica impugnativa.
La doglianza è priva di pregio, in quanto la norma del Piano Generale degli Impianti non appare contrastare con alcuna norma di rango superiore né la ricorrente ha indicato il parametro di tale difformità ; la disposizione che impone che le richieste siano presentate in modo singolo per ciascuna installazione trova una sua giustificazione nel fatto che le caratteristiche tecniche, le distanze dagli impianti stradali etc... possono essere diversificate per ciascuno di essi.
Non sembra, inoltre, che le richieste della ricorrente, pur riguardando lo stesso tratto del demanio ferroviario, avessero identiche caratteristiche, per cui l'eventuale aggravamento lamentato non appare irrazionale al fine di comprendere esattamente quali siano le caratteristiche di ciascun manufatto che s'intende posizionare.
6. Con il settimo motivo la società ricorrente ritiene che la disposizione del Piano Generale degli Impianti su cui fonda il provvedimento di diniego aveva carattere sperimentale ed è operante fino al 31.10.2005, essendo quindi decaduta quando il provvedimento di diniego è stato notificato, ossia il 03.11.2005.
Il motivo è destituito di fondamento in quanto il provvedimento di diniego è stato emanato in data 28.10.2005, momento in cui era ancora pienamente vigente l'art. 35, comma 1, lett. g) del Piano, che, pertanto, unitamente agli altri motivi in esso espressi, è stato posto a fondamento del provvedimento di diniego.
Quanto alla impugnativa della disposizione del Piano, ci si rifà a quanto rilevato nel precedente n. 5, con riferimento agli interessi pubblici sottesi all'esercizio del potere pianificatorio comunale.
7. Con l'ottavo motivo di ricorso viene censurato il richiamo operato dal Comune, nei provvedimenti di diniego, alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio, in quanto lo stesso sarebbe del tutto generico e pertanto irrilevante.
Nell'ipotesi in cui il Comune intendesse riferirsi all'art. 82, che prevede l'inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle fasce di rispetto ferroviarie, la ricorrente eccepisce che tale divieto non riguarda gli impianti pubblicitari, poiché l'installazione degli stessi è espressamente prevista dal successivo art. 85 bis e perché simili manufatti sono di tipo leggero e non assimilabili agli edifici e alle altre opere soggette al preventivo rilascio di titoli edilizi.
Invero, l'interpretazione fornita da parte ricorrente non è condivisibile, in quanto l'articolo 82 del Regolamento Urbanistico e Edilizio del Comune sancisce l'inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle relative fasce di rispetto; l'art. 85 bis lettere a) e c) impone il divieto di allocazione della pubblicità ferroviaria nelle zone soggette a particolare tutela secondo le previsioni del Piano Generale degli Impianti e comunque richiede il rispetto delle disposizioni del Piano stesso che riguardano l'aspetto di tutela dell'estetica e del decoro urbano.
Alla luce di tali elementi e del fatto che la ricorrente non ha attivato il procedimento previsto dall'art. 85 bis lettera b) del Regolamento in questione (ossia la dichiarazione di inizio attività ) il diniego alla richiesta di installare le insegne pubblicitarie appare legittimo anche sotto questo ulteriore profilo.
8. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente si duole dell'illegittimità dell'articolo 13, comma 9 del Piano Generale degli Impianti, che vieta l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, su ponti, sottoponti anche ferroviari e entro una distanza di 50 metri dagli stessi.
La norma si porrebbe in contrasto con quanto prescritto dall'art. 18 comma 4 del Piano oltre che in violazione dell'art. 51, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 49571992.
Per quanto concerne il contrasto con l'art. 18 del Piano esso stesso prevede che "entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di metri 50, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e latri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione, tra l'altro, anche ferroviaria. Non si rileva, sotto questo profilo, alcun contrasto.
Per quanto concerne il preteso contrasto con l'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992, vi è un potere comunale di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, per cui l'Ente locale può disciplinare in modo più restrittivo le installazioni in discorso, in relazione a esigenze di sicurezza stradale, oltre che di decoro urbano, come sopra già rilevato.
L'art. 51 pone dei limiti, volti a garantire la tutela minima della sicurezza stradale, ma ciò non elimina la potestà comunale di disporre misure più restrittive in relazione alle specifiche situazioni della circolazione - anche ferroviaria - locale.
Conseguentemente, la più restrittiva disposizione del Piano Generale degli Impianti non appare contrastare con l'art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, avendo l'Ente locale, nel caso in discorso, esercitato proprio il proprio potere di dettare misure più limitative di quelle del regolamento del Codice della Strada.
Né la norma del Piano Generale degli Impianti asseritamente illegittima era assoggettata a obblighi motivazionali stringenti, in quanto essa ricade nella previsione dell'articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 s.m.i., per cui la motivazione non è richiesta trattandosi di un atto di contenuto generale e pianificatorio.
9. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto come pure la domanda di risarcimento del danno.
10. Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nelle camere di consiglio dei giorni 7 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Michele Perrelli
L'ESTENSORE
Emanuela Loria
IL CONSIGLIERE
Italo Caso
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Depositata in Segreteria l'8 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)